Condotte illecite

Torino Nuova Economia nell’ambito delle proprie “Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” ha recepito le vigenti disposizioni normative afferenti alla tutela del Dipendente che segnala condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro.

 

Nello specifico si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, dall’art. 54-bis inserito, dalla sopracitata legge, all’interno del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successivamente modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.

 

Il tutto come successivamente in parte modificato e integrato dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 che ha:

  • riscritto integralmente l’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina la tutela dei dipendenti pubblici - e assimilati – che segnalano condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
  • integrato l’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 inserendo il comma 2-bis che prevede, specifiche misure a tutela dei segnalante nel settore privato;
  • previsto la clausola di esonero dalla responsabilità nel caso di segnalazioni che rivelino segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o che violino il dovere di lealtà e fedeltà.

 

Si è inoltre tenuto conto delle Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) - approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – che forniscono puntuali indicazioni sull’applicazione della sopracitata normativa, consentendo agli Enti destinatari di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali, e che comprendono indicazioni utili anche per i possibili “segnalanti”.

 

Le suddette linee guida sono qui riportate in calce per la loro consultazione.

 

Considerata la fattispecie organizzativa della Società, l’Organismo di Vigilanza monocratico è stato individuato quale soggetto preposto a ricevere le suddette segnalazioni di condotte illecite.



Delibera n. 469 del 9 giugno 2021

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